Sez. 4, Sentenza n. 2221 del 11/02/1981 Ud. (dep. 11/03/1981) Rv. 148046 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - LIMITI FISSI - MANCANZA - OBBLIGO DEL CONDUCENTE - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - LIMITI FISSI - MANCANZA - OBBLIGO DEL CONDUCENTE - FATTISPECIE.*
L'art 102 del cod strad impone al conducente di regolare la velocita del veicolo in modo che, avuto riguardo al tipo, al sistema di frenata, al peso, alle condizioni della strada e del traffico, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose. La Mancanza di limitazione di velocita sulla strada interessata dall'evento colposo non libera il conducente del veicolo dall'Obbligo suddetto, in virtu del principio generale vigente in materia di circolazione, secondo cui la proporzione tra la velocita di un dato veicolo; le esigenze del traffico e le caratteristiche anzidette debba essere valutata in concreto.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 102 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)