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Sez. 2, Sentenza n. 2988 del 21/10/1974 (Rv. 371440 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - PERIMETRO DELL'EDIFICIO - RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO - DA PARTE D'UNO DEI CONDOMINI - RICOSTRUZIONE D'UN EDIFICIO UGUALE AL PRECEDENTE O D'UN EDIFICIO DIVERSO OCCUPANTE, OLTRE IL SUOLO COMUNE, ANCHE UN TERRENO DI ESCLUSIVA PROPRIETA DEL RICOSTRUTTORE - FACOLTA ED OBBLIGHI RISPETTIVAMENTE SPETTANTI AGLI ALTRI CONDOMINI.*
Stato
decisa il 1974-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371440-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - PERIMETRO DELL'EDIFICIO - RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO - DA PARTE D'UNO DEI CONDOMINI - RICOSTRUZIONE D'UN EDIFICIO UGUALE AL PRECEDENTE O D'UN EDIFICIO DIVERSO OCCUPANTE, OLTRE IL SUOLO COMUNE, ANCHE UN TERRENO DI ESCLUSIVA PROPRIETA DEL RICOSTRUTTORE - FACOLTA ED OBBLIGHI RISPETTIVAMENTE SPETTANTI AGLI ALTRI CONDOMINI.*

Qualora, perito un edificio condominiale, uno dei condomini proceda di sua esclusiva iniziativa alla ricostruzione secondo le caratteristiche sostanziali del fabbricato preesistente ed in modo da riprodurre le singole unita immobiliari che vi erano comprese, gli altri condomini non possono chiedere la demolizione della costruzione, non trovando applicazione, nei rapporti tra condomini, gli artt 936 e 938 cod civ, ma hanno l'alternativa o di cedere al costruttore le loro quote o di concorrere alle spese di ricostruzione e riavere le loro unita immobiliari. Ove, invece, il condomino occupi il suolo comune di risulta con parte di un edificio diverso, da lui costruito su un'area attigua di sua proprieta esclusiva, non e configurabile l'ipotesi della ricostruzione, e gli altri condomini possono chiedere, a norma dell'art 2933 cod civ, la riduzione in pristino relativamente al suolo comune illegittimamente occupato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1128, Cod. Civ. art. 2933

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)