diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 163 del 16/01/1975 (Rv. 373339 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - RAPPORTI TRIBUTARI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1975-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373339-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - RAPPORTI TRIBUTARI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA - FONDAMENTO.*

L'imposizione dell'Obbligo degli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n 29 sul tributo complementare, relativamente a rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, non ha come presupposto quello della colpevole infedelta della denunzia, bensi trova il suo fondamento sufficiente nel ritardo dell'adempimento dell'obbligazione tributaria di natura complementare rispetto alla data di esigibilita dell'imposta liquidata in via principale, e cio perche i Tributi complementari, per essere un'integrazione di quelli principali, fanno con questi corpo. Conformemente al loro carattere, letteralmente e concettualmente identificabile, di interessi moratori, essi tendono (come gli interessi di mora ex art 1224 cod civ, dai quali si distinguono solo per particolari aspetti) unicamente a riequilibrare la posizione delle due parti - creditore e debitore - in considerazione del ritardo nel pagamento del debito, ritardo che la legge presume fonte di danno per il creditore, e quel loro carattere non viene meno per il sol fatto che per talune ipotesi (art 3 della legge) la percezione dell'unico tributo avvenga in due tempi, e per siffatte ipotesi si sia reso necessario stabilire, anche quanto alla decorrenza degli interessi, regole speciali. (V 1397/73, mass n 364075).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 52, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 71, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)