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Sez. 1, Sentenza n. 1397 del 16/05/1973 (Rv. 364075 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - RAPPORTI ANTERIORI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA LEGGE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELL'IMPOSIZIONE - EFFETTI - CONDIZIONI DELL'IMPOSIZIONE - RITARDO COLPEVOLE DEL CONTRIBUENTE - PROVA CONTRARIA - RITARDO NON IMPUTABILE - RETTIFICA ANTERIORE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364075-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - RAPPORTI ANTERIORI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA - EFFICACIA RETROATTIVA DELLA LEGGE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELL'IMPOSIZIONE - EFFETTI - CONDIZIONI DELL'IMPOSIZIONE - RITARDO COLPEVOLE DEL CONTRIBUENTE - PROVA CONTRARIA - RITARDO NON IMPUTABILE - RETTIFICA ANTERIORE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - SUFFICIENZA.*

L'imposizione dell'Obbligo degli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n 29 sul tributo complementare, relativamente a rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, non ha come presupposto quello della colpevole infedelta della denunzia, bensi trova il suo fondamento sufficiente nel ritardo dell'adempimento dell'obbligazione tributaria di natura complementare rispetto alla data di esigibilita dell'imposta liquidata in via principale. E cio perche i Tributi complementari, per essere un'integrazione di quelli principali, fanno con questi corpo. Conformemente al loro carattere, letteralmente e concettualmente identificabile, di interessi moratori, essi tendono (come gl'interessi di mora ex art 1224 cod civ, dai quali si distinguono solo per particolari aspetti) unicamente a riequilibrare la posizione delle due parti - creditore e debitore - in considerazione del ritardo nel pagamento del debito, ritardo che la legge presume fonte di danno per il creditore. E quel loro carattere non viene meno per il sol fatto che per talune ipotesi (art 3 della legge) la percezione dell'unico tributo avvenga in due tempi, e per siffatte ipotesi si sia reso necessario stabilire, anche quanto alla decorrenza degli interessi, regole speciali. Ne in siffatta applicazione degl'interessi in questione puo ravvisarsi violato il principio di irretroattivita, giacche di una violazione del genere non puo parlarsi allorche gli effetti sanciti con le nuove leggi si ricollegano ad una situazione (ritardo nell'adempimento) ancora perdurante all'epoca di entrata in vigore delle stesse. Peraltro, mentre tale ritardo, fondamento dell'Obbligo degl'interessi e presumibilmente collegato con una condotta colposa del contribuente, fa si che non sia necessaria, per desumersi la nascita di quell'Obbligo, un'ulteriore prova della colpa del contribuente medesimo, a quest'ultimo, tuttavia, e fatta salva la possibilita di dimostrare la non imputabilita del ritardo (e in tale schema, conforme ai principi dell'art 1218 cod civ, S'inquadrano le norme della legge interpretativa 28 marzo 1962, n 147, relative alla decorrenza degl'interessi dalla liquidazione del tributo complementare allorche la Mancanza o insufficienza dei dati posti a base della liquidazione di quello principale sia dipesa da fatto non imputabile al contribuente). E se il ritardo presuntivamente colpevole, protrattosi sotto l'impero delle nuove norme, rimane pur sempre il fatto generatore dell'Obbligo degli interessi, la non imputabilita si configura come fatto impeditivo della produzione dell'evento normalmente connesso alla fattispecie, e puo anche intervenire - con effetti che nella loro misura possono variare in relazione al momento del suo verificarsi - in epoca posteriore: tale ad esempio, con riguardo all'imposta di successione, puo essere il caso di una spontanea rettifica del contribuente in epoca successiva alla denunzia ed alla liquidazione del tributo principale, ed anteriore alla Determinazione di quello complementare. (V 2865/72, mass n 360590; 2695/72, mass n 360333; (V 896/72, mass n 357136; 3396/71, mass nn da 354954 a 354957; (V 2707/70, mass n 349166; 2274/70, mass n 348454; (V 2273/70, mass n 348453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 52, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 71, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)