Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 25/02/1994 (Rv. 485454 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere | Notificazione del precetto ad opera di ufficiale giudiziario incompetente - Vizio del precetto deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere
L'irregolarità del precetto, con riguardo alla sua notificazione ad opera di ufficiale giudiziario incompetente, non può essere dedotta con opposizione agli atti esecutivi atteso che non rientra tra i vizi del precetto che nel sistema delineato in via tassativa dal secondo comma dello art. 617 cod. proc. civ. possono dare luogo ad opposizione agli atti esecutivi e che sono solo quelli che configurano la nullità dell'atto, o per la mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo di mettere in mora il debitore (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), o per la inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata copia dell'atto, ovvero per incertezza della stessa persona o della data (art. 160 cod. proc. civ.), o per la ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 480 stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)