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Sez. 3, Sentenza n. 6706 del 15/05/2001 (Rv. 546683 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Notificazione del precetto in luogo diverso dalla residenza o dal domicilio del debitore - Vizio deducibile con tempestiva opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine - Possibilità di sanatoria.
Stato
decisa il 2001-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546683-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

È regola vigente nel codice di rito che le nullità formali, cioè derivanti dall'inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto, si sanino se non sono dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in particolare, per le nullità delle notificazioni l'art. 160 cod. proc. civ. prevede la loro sanatoria con il raggiungimento dello scopo o se non sono dedotte dalla parte interessata in prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notifica di esso. Pertanto, in caso di nullità della notifica del precetto(nella specie, perché notificato in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio del debitore), questo è suscettibile di sanatoria se la nullità non è dedotta nei cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto, dovendosi presumere che la stessa sia avvenuta con la notificazione del primo atto di esecuzione (pignoramento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)