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Sez. 1, Sentenza n. 473 del 15/02/1973 (Rv. 362477 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE - FINALITA - TERMINE - CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CONDIZIONI - REVOCA - PER IMPOSSIBILITA DEL RISANAMENTO DELL'IMPRESA - ESTREMI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362477-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - IN GENERE - FINALITA - TERMINE - CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - CONDIZIONI - REVOCA - PER IMPOSSIBILITA DEL RISANAMENTO DELL'IMPRESA - ESTREMI - CONSEGUENZE.*

La procedure di amministrazione controllata - la quale ha carattere essenzialmente temporaneo, nel duplice senso che la sua durata, in ogni caso non superiore ad un anno, e stabilita dal tribunale con il provvedimento di ammissione in rapporto al tempo che, in base ad un giudizio di prognosi, si ritiene necessario e sufficiente per consentire all'imprenditore di risanare la propria impresa e che, decorso il termine fissato, essa deve cessare o con la reintegrazione dell'imprenditore nella libera disponibilita dei suoi beni o con la dichiarazione del fallimento o, eventualmente, con l'ammissione al concordato preventivo - puo cessare anche prima della scadenza del termine, qualora si siano verificate le condizioni del risanamento dell'impresa o dell'impossibilita di pervenire a questo risultato. Con particolare riferimento a questa ipotesi, come espressamente dispone l'art 192, ultimo comma, della legge fallimentare, ove risulti, in qualunque momento della procedura, che l'amministrazione controllata non possa essere utilmente continuata, il giudice delegato promuove la dichiarazione di fallimento, salva la facolta dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo. Affinche si realizzi il presupposto previsto dalla norma e sufficiente, percio, che, nelle more della procedura, si sia verificata una situazione, la quale, indipendentemente dal comportamento tenuto dall'imprenditore, induca a ritenere che l'impossibilita per l'imprenditore di adempiere le proprie obbligazioni con mezzi normali non sia temporanea e che siano venuti meno o si siano rivelati inefficienti quei sintomi che avevano giustificato, al momento dell'ammissione alla procedura, la formulazione della prognosi di un'evoluzione delle condizioni economiche dell'imprenditore nel senso della rimozione dello stato di insolvenza conseguente al risanamento dell'impresa. (V 1588/69, mass n 340488).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)