Sez. 2, Sentenza n. 1406 del 12/09/1970 (Rv. 347197 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
L'eccezione riconvenzionale puo essere proposta per la prima volta in appello ai sensi dell'art 345 capoverso cod proc civ ma tale proposizione deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di rito dirette a garantire il contraddittorio. Pertanto, la deduzione deve avvenire non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, fino a quando l'istruttore non abbia emesso il provvedimento di rimessione della causa al collegio. (V 1761'66 mass n 323426).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)