Sez. 2, Sentenza n. 695 del 12/03/1973 (Rv. 362869 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il divieto sancito dall'art 345 cod proc civ si riferisce solo alle domande e non anche alle eccezioni, ne ai mezzi di difesa in genere, riguardo ai quali la tardivita della deduzione puo incidere solo sulla ripetizione delle spese. La facolta di proporre in appello nuove eccezioni e preclusa in pregiudizio dell'appellante solo dalla mancata specifica formulazione delle medesime nei motivi di appello che delimitano l'ampiezza del dibattito del giudizio di secondo grado. (Conf 330/71, mass n 349843; 2778/70, mass n 349261; (contra 1430/70, mass n 347227; 1406/70, mass n 347197).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)