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Sez. L, Sentenza n. 9340 del 05/05/2005 (Rv. 581859 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Artt. 14 e 36 della legge n. 829 del 1973 - Questione di illegittimità costituzionale per contrarietà all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581859-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 36 della legge n. 829 del 1973, laddove escludono dalla base di calcolo della indennità di buonuscita dovuta agli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato il premio di esercizio e l'indennità di funzioni, rientrando nella discrezionalità del legislatore fissare la base di calcolo della buonuscita, una volta che il trattamento retributivo complessivo sia rispettoso del canone della retribuzione sufficiente e proporzionata di cui all'art. 36 Cost., (v. Corte Cost. n. 470 del 2002). Nè è ravvisabile disparità di trattamento, in ragione della non comparabilità della disciplina di indennità a struttura previdenziale (con obbligazione a carico di un ente pubblico gestore e contribuzione delle parti del rapporto di lavoro e con riferimento, altresì, all'ammontare dei compensi dovuti per l'ultimo mese di servizio) con il trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati. Peraltro, in materia, non è pertinente il richiamo ai principi espressi da Corte Cost. n.243 del 1993, atteso che il riconoscimento, nella detta sentenza, di un denominatore comune a tutte le indennità dovute alla cessazione del rapporto di lavoro, rappresentato dalla natura di retribuzione differita, è accompagnato dall'esplicita affermazione che rientra nella discrezionalità del legislatore la definizione dei meccanismi atti a realizzare l'equivalenza (non l'uguaglianza) tra i diversi trattamenti di fine lavoro. Infine, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'esclusione "in toto" dell'indennità integrativa speciale del calcolo dei trattamenti di buonuscita dei dipendenti pubblici risulta essenzialmente fondata sulla situazione storicamente determinatasi, ditalché la completa esclusione dalla base di computo della buonuscita produceva sostanziali, e ingiustificabili, sperequazioni, in violazione dei principi costituzionali della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, anche differita, del lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)