diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4781 del 28/03/2003 (Rv. 561591 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Base di calcolo - Disciplina applicabile - Cessazione dal servizio prima del 31 dicembre 1995 - Applicazione esclusiva dell'art. 14 legge n. 829 del 1973 - Necessità - Conseguenze - Premio di esercizio - Computabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561591-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

Anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale delle Ferrovie dello Stato, il trattamento relativo all'indennità di buonuscita dei dipendenti cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995 è rimasto regolato, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge n. 98 del 1995, convertito con modificazioni in legge n. 204 del 1995, dalla vecchia disciplina dettata dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ.); ne consegue che dalla base di calcolo della predetta indennità va escluso il c.d. premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dal citato art. 14.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)