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Sez. 3, Sentenza n. 889 del 05/05/1967 (Rv. 327076 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - IN GENERE - MANCATA CORRESPONSIONE PER LE RATE ULTERIORI DI AUMENTI GIA CORRISPOSTI - ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA DELLA RIDUZIONE - MORA DEL CONDUTTORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - BUONA FEDE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327076-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - IN GENERE - MANCATA CORRESPONSIONE PER LE RATE ULTERIORI DI AUMENTI GIA CORRISPOSTI - ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA DELLA RIDUZIONE - MORA DEL CONDUTTORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - BUONA FEDE - EFFETTI.*

Il conduttore che, di sua iniziativa, si astiene dal corrispondere per le ulteriori rate del canone locatizio gli aumenti gia in precedenza corrisposti, opera a suo rischio e pericolo, nel senso che, qualora il giudice accerti che la riduzione non era giustificata, e considerato in mora, salvo l'eventuale irrilevanza della stessa ai fini della risoluzione del contratto, ove si accerti che egli aveva operato l'illegittima riduzione in buona fede, come nel caso in cui vi fosse stato indotto da errore di diritto o di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)