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Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 14/03/1983 (Rv. 426744 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - UNILATERALE RIDUZIONE DEL CANONE DA PARTE DEL CONDUTTORE SUL PRESUPPOSTO DEL SUO AUMENTO IN MISURA EXTRALEGALE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - GIUDIZIO ORDINARIO DI RISOLUZIONE PER MOROSITÀ - QUESTIONE SULLA MISURA DEL CANONE - MANCATO PREVIO RICORSO AL GIUDICE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE LEGALE - AUTOMATICA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ - ESCLUSIONE - PREVIO ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM DELLA MISURA DEL CANONE DOVUTO.*
Stato
decisa il 1983-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426744-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - UNILATERALE RIDUZIONE DEL CANONE DA PARTE DEL CONDUTTORE SUL PRESUPPOSTO DEL SUO AUMENTO IN MISURA EXTRALEGALE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - GIUDIZIO ORDINARIO DI RISOLUZIONE PER MOROSITÀ - QUESTIONE SULLA MISURA DEL CANONE - MANCATO PREVIO RICORSO AL GIUDICE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE LEGALE - AUTOMATICA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ - ESCLUSIONE - PREVIO ACCERTAMENTO INCIDENTER TANTUM DELLA MISURA DEL CANONE DOVUTO.*

La unilaterale riduzione del canone locatizio da parte del conduttore, che lo ritenga superiore al canone dovuto per legge, può determinare la risoluzione del contratto per morosità soltanto ove rimanga accertato il pagamento di un canone inferiore a quello che per legge era dovuto. Ne deriva che, se in Sede di giudizio ordinario di risoluzione per morosità sorga controversia sulla misura del canone, sostenendosi dal conduttore che l'entità del canone convenuto con il locatore è maggiore di quella a lui spettante per legge, il giudice non può ritenere sussistente la morosità del conduttore solo perché questi, prima di corrispondere il canone in misura inferiore, non ha fatto ricorso al magistrato, bensì dovrà, ai fini di acquisire la premessa indispensabile per l'emananda pronuncia, stabilire, sia pure incidenter tantum, la misura legale del canone che al locatore deve essere corrisposta. (V 1414/71, mass n 351683; (V 2506/69, mass n 342061; (V 889/67, mass n 327076; (contra 4776/82, mass n 422756; (contra 3592/81, mass n 414200; (contra 1078/81, mass n 411626; (contra 6050/79, mass n 402754; (contra 4199/79, mass n 400713; (contra 3141/76, mass n 381916).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)