Sez. 1, Sentenza n. 19732 del 20/03/2003 Cc. (dep. 28/04/2003) Rv. 224853 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Revoca - Luogo di espiazione della detenzione domiciliare - Rilevanza ai fini della competenza del tribunale di sorveglianza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui siano diversi il tribunale di sorveglianza che dispose la misura (nella specie la detenzione domiciliare) e quello nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui è in corso l'espiazione della misura, spetta a quest'ultimo la competenza a provvedere all'eventuale revoca, sia in attuazione dell'art. 677, comma 2, cod.proc. pen, sia in base alla disposizione di cui all'art. 51 ter ord. penit., data l'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione alla misura alternativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)