Sez. 1, Sentenza n. 43571 del 06/11/2002 Cc. (dep. 24/12/2002) Rv. 222988 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | In Genere.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, come disciplinato dall'art. 94 del T.U. in materia di stupefacenti, emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la competenza a decidere in ordine alla revoca appartiene, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., al Tribunale di Sorveglianza che ha deliberato la concessione della misura alternativa e non invece al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui è in corso l'esecuzione. Si tratta, infatti, di un procedimento unitario, che si articola dal momento dell'applicazione a quello della conclusione della misura stessa, costituita dall'esito positivo o negativo ovvero dalla revoca.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)