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Sez. 3, Sentenza n. 18174 del 25/08/2014 (Rv. 633037 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno alla reputazione - Reputazione "personale" e "professionale" - Nozione unitaria - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633037-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il danno recato alla reputazione, da inquadrare nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., deve essere inteso in termini unitari, senza distinguere tra "reputazione personale" e "reputazione professionale", non concepibili alla stregua di beni diversi e pertanto non suscettibili di distinte domande risarcitorie, trovando la tutela di tale diritto - a prescindere dall'entità e dall'intensità dell'aggressione o dal differente sviluppo del percorso lesivo - il proprio fondamento nell'art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva operato una - unitaria - liquidazione del danno alla reputazione, identificata con il senso della dignità personale, non già "quam suis", ma in conformità a quella acquisita nel contesto sociale e, quindi, anche - ma non solo - nell'ambito professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)