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Sez. 3, Sentenza n. 20120 del 18/09/2009 (Rv. 610284 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Lesione dell'onore e della reputazione - Distinzione tra reputazione personale e reputazione commerciale - Natura "in re ipsa" del danno alla reputazione personale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610284-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Nel caso in cui un assicuratore contro i danni, richiesto del pagamento dell'indennizzo, denunci per truffa l'assicurato, e l'accusa si riveli infondata, l'assicurato (nella specie, una persona giuridica) ha diritto al risarcimento del danno sia alla reputazione commerciale, sia a quella personale. Tuttavia la sussistenza del primo tipo di danno non è automaticamente e necessariamente collegata alla falsità della denuncia, la quale implica il pericolo di danno ma non la sua certezza, con la conseguenza che sarà la persona denunciata a dovere fornire la prova, anche presuntiva, delle conseguenze dannose che, in concreto, gli siano derivate. Ove invece il fatto illecito abbia causato una lesione della reputazione personale (intesa come reputazione che il soggetto gode come persona umana, tra gli altri consociati), da valutarsi con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio"), una volta provata detta lesione, il danno è "in re ipsa", in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)