Sez. 3, Sentenza n. 2285 del 31/07/1962 (Rv. 253436 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTI DI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE DI GUIDA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTI DI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE DI GUIDA.*
Sia per la disciplina dettata dalla convenzione di Ginevra del 1949 (resa esecutiva in Italia con la legge 19 marzo 1952 n 1049), prima dell'entrata in vigore del tu del codice della strada del 1959 (approvato con DPR 15 giugno 1959 n 393), sia anche per tale tu che quella disciplina ha sostanzialmente recepito, la prevista legittimazione soggettiva alla circolazione, nel territorio italiano, di conducenti di autoveicoli muniti di patenti di guida e di permessi internazionali rilasciati da uno stato estero, e limitata ai cittadini stranieri ed ai cittadini italiani residenti all'estero, e non si estende ai cittadini italiani residenti in Italia, ai quali, patenti o permessi, siano stati rilasciati durante una loro temporanea dimora all'estero.*
Riferimenti normativi: Legge 19/03/1952 num. 1049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)