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Sez. 3, Sentenza n. 10731 del 03/11/1997 (Rv. 509414 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI | Conducente straniero munito di patente rilasciata da Stato estero - Residente in Italia - Disposizione di cui all'art. 98 codice della strada abrogato - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509414-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI

La disposizione di cui all'art. 98 codice della strada abrogato, secondo la quale "i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente o il loro permesso" va intesa nel senso che l'anzidetta facoltà è riconosciuta ai conducenti, stranieri e cittadini, residenti all'estero, ma non anche ai residenti in Italia, per i quali (cittadini o stranieri) vige l'obbligo di munirsi della patente di guida rilasciata dall'autorità italiana (vedi TAR Sicilia 21.4.1978 n. 136).

Riferimenti normativi: Testo Unico 15/06/1969 num. 393 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)