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Sez. 3, Sentenza n. 10156 del 18/05/2016 (Rv. 639754 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Invalidità negoziale - Violazione di norma imperativa o proibitiva di legge, o avente efficacia di diritto obiettivo - Difetto di segnalazione della causa di invalidità alla controparte - Conseguenze - Responsabilità precontrattuale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639754-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

In materia di invalidità negoziale, ove essa derivi dalla violazione di una norma imperativa o proibitiva di legge, o di altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, cioè tali da dover essere note, per presunzione assoluta, alla generalità dei cittadini, ovvero tali, comunque, da potere essere conosciute attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)