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Sez. 5, Sentenza n. 22587 del 11/12/2012 (Rv. 624709 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini per l'accertamento tributario - Attività di controllo della spettanza del credito d'imposta - Raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge 248 del 2006 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624709-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di termini per l'accertamento tributario, poiché il disconoscimento del credito d'imposta rientra nell'ambito dell'attività accertativa dell'Ufficio, trova applicazione anche con riferimento all'attività di controllo della spettanza del credito d'imposta il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal d.l. n. 223 del 2006 (convertito dalla legge 248 del 2006), in caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)