Sez. U, Sentenza n. 5069 del 15/03/2016 (Rv. 639014 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Credito esposto in dichiarazione - Provvedimento dell'Amministrazione finanziaria - Mancata adozione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristalizzazione del diritto del contribuente - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum".
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)