Sez. L, Sentenza n. 4589 del 12/08/1982 (Rv. 422552 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONTESTAZIONE DELLA NATURA COLLETTIVA DELL'ATTO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL SINGOLO LAVORATORE - FUNZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONTESTAZIONE DELLA NATURA COLLETTIVA DELL'ATTO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL SINGOLO LAVORATORE - FUNZIONE.*
In caso di contestazione circa l'assunta natura collettiva di un provvedimento di licenziamento, ciascuno dei lavoratori licenziati, anche se sia stata osservata la procedura conciliativa e pur se la stessa abbia avuto esito positivo, può impugnare il provvedimento al fine di farne dichiarare la natura individuale o per accertare nei suoi confronti l'inosservanza dei criteri prescritti per la individuazione dei singoli lavoratori da licenziare. (Conf 6066/80, mass n 409844).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)