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Sez. L, Sentenza n. 6066 del 12/11/1980 (Rv. 409844 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONTESTAZIONE CIRCA LA NATURA COLLETTIVA DEL LICENZIAMENTO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DI CIASCUN LAVORATORE INTERESSATO - AMMISSIBILITA - LIMITI DERIVANTI DALLA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA TERMINATA CON ESITO POSITIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409844-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONTESTAZIONE CIRCA LA NATURA COLLETTIVA DEL LICENZIAMENTO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DI CIASCUN LAVORATORE INTERESSATO - AMMISSIBILITA - LIMITI DERIVANTI DALLA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA TERMINATA CON ESITO POSITIVO - INSUSSISTENZA.*

In caso di contestazione circa l'asserita natura collettiva di un determinato provvedimento di licenziamento, ciascuno dei lavoratori interessati puo impugnare il provvedimento medesimo al fine di far dichiarare che si tratta invece di licenziamento individuale, oppure per fare dichiarare che il provvedimento di licenziamento collettivo e stato adottato nei suoi confronti senza l'osservanza dei prescritti criteri per la individuazione dei singoli lavoratori da licenziare. Tale impugnativa e ammissibile anche quando sia stata osservata la procedura conciliativa prescritta da accordi sindacali e pur se la stessa abbia avuto esito positivo. (V 4723/76, mass n 383466).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)