diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 908 del 08/05/1967 (Rv. 327107 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - DENUNZIA AMMINISTRATIVA - ESPOSIZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327107-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - DENUNZIA AMMINISTRATIVA - ESPOSIZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA - SUFFICIENZA.*

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, hanno rilievo solo le malattie denunciate dal lavoratore nella fase amministrativa, sia pure nella sola sintomatologia, non potendosi richiedere al lavoratore una piena conoscenza medico-legale e una esatta e specifica terminologia, anche perche l'accertamento e la diagnosi esatta sono compito dell' istituto previdenziale.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)