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Sez. 6, Sentenza n. 7837 del 16/03/1989 Ud. (dep. 30/05/1989) Rv. 181435 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - ESTINZIONE DEL REATO - REGIME.*
Stato
decisa il 1989-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181435-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - ESTINZIONE DEL REATO - REGIME.*

La deroga che l'art. 236 cod. pen. apporta all'art. 210, primo comma cod. pen. (per cui l'Estinzione del reato impedisce l'applicazione della misura di sicurezza), con riferimento alla confisca, non può che riferirsi che a quella obbligatoria di cui al capoverso dell'art. 240 cod. pen.. la ratio della norma, infatti, è quella di evitare che taluno possa comunque ricavare giovamenti di sorta da reati precedentemente commessi, nonché di impedire che la cosa, restituita all'avente diritto, possa per ciò stesso dar luogo alla commissione di altri reati, dato che essa rappresenta obiettivamente un sostanziale o almeno potenziale pericolo sociale. Detta deroga non ha, invece, ragione di essere laddove si tratti di confisca facoltativa, in quanto in tal caso, avendo la misura patrimoniale ad oggetto beni che possono lecitamente essere detenuti, nessun pericolo sociale, può derivarne dal loro possesso o uso. (Conf mass n 177820).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)