Sez. L, Sentenza n. 1311 del 06/02/1988 (Rv. 457472 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PUBBLICITÀ - FUNZIONE - INFRAZIONE RIENTRANTE NELLO SCHEMA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - PUBBLICITÀ - FUNZIONE - INFRAZIONE RIENTRANTE NELLO SCHEMA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - ESCLUSIONE.*
L'Onere della pubblicità posto a carico del datore di lavoro dal primo comma dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - che ha lo scopo di far conoscere ai lavoratori dipendenti il codice disciplinare dell'azienda e le sanzioni irrogabili dal datore di lavoro - non sussiste ove l'infrazione commessa dal lavoratore rientri nello schema generale del licenziamento per giusta causa, previsto dall'art. 2119 cod. civ. in tal caso la tutela della posizione del lavoratore è limitata all'Obbligo della contestazione degli addebiti, nell'ambito del procedimento dettato dal citato art. 7, che ha lo scopo di consentire al lavoratore un'immediata ed efficace difesa in relazione ai fatti addebitatigli. (V 7562/87, mass n 455506; (V 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)