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Sez. 1, Sentenza n. 19905 del 04/03/2004 Cc. (dep. 28/04/2004) Rv. 228053 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Contestazione cosiddetta a catena - Retrodatazione della decorrenza di ordinanze successive ai fini dell'estinzione della custodia cautelare - Deduzione mediante riesame - Esclusione - Deduzione con istanza di revoca - Necessità.
Stato
decisa il 2004-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228053-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La questione attinente all'asserita violazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., per mancato riconoscimento della retrodatazione del termine di decorrenza di misure cautelari sopravvenute al momento della prima ordinanza coercitiva, in caso di cd. contestazione a catena, non riguardando vizi genetici dell'ordinanza di custodia cautelare, ma solo la decorrenza dei suoi effetti, non è deducibile in sede di riesame, ma va proposta con istanza di revoca della misura cautelare al giudice procedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)