Sez. 6, Sentenza n. 3680 del 17/11/1998 Cc. (dep. 15/12/1998) Rv. 212686 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Cause determinative dell'inefficacia del provvedimento - Declaratoria nell'ambito di procedimento appositamente promosso con istanza di revoca ex art. 306 cod. proc. pen. - Necessità - Sussistenza - Deduzione di tali cause con richiesta di riesame o ricorso per cassazione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di pluralità di ordinanza per lo stesso fatto.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, tra le quali rientra quella prevista dal terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. - che disciplina il caso in cui siano emessi più provvedimenti che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto -, si risolvono in vizi processuali che non intaccano l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agiscono sul diverso piano dell'efficacia della misura, per cui devono essere dichiarati nell'ambito di un procedimento appositamente promosso con l'istanza di revoca ex art. 306 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)