Sez. 1, Sentenza n. 6795 del 04/05/2012 (Rv. 622583 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento del terzo accollante "non allo scoperto" - Revocabilità - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'accollo cosiddetto non allo scoperto - in cui, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore e il suo pagamento vale ad estinguere, perciò, entrambi i debiti - rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetti a revocatoria fallimentare, ed, in tal caso, l'effetto estintivo di entrambe le obbligazioni si verifica automaticamente con l'unico pagamento eseguito dal terzo accollante al creditore del suo creditore. (Nella specie, la Corte ha osservato che l'anticipazione dell'effetto estintivo del debito dell'accollato verso il creditore accollatario, che aderisca alla convenzione di accollo, rispetto alla soddisfazione di quest'ultimo, prevista al momento del pagamento da parte dell'accollante, non influiva sull'oggettiva revocabilità dell'operazione solutoria, verificandosi la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, con conseguente lesione della "par condicio creditorum").
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)