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Sez. 1, Sentenza n. 23652 del 20/12/2012 (Rv. 624599 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Espropriazione presso terzi - Pagamento del terzo pignorato - Successivo fallimento del debitore - Revocabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624599-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il "solvens" obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora "in bonis".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)