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Sez. U, Sentenza n. 5332 del 10/05/1993 (Rv. 482288 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Contributi sanitari - Ritenute effettuate in maniera indebita sulla retribuzione - Restituzione da parte del datore di lavoro - Domanda proposta da un dipendente statale - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482288-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

La domanda proposta da un dipendente statale per conseguire la restituzione, da parte del datore di lavoro, delle ritenute per contributi sanitari effettuate in misura indebita sulla sua retribuzione, spetta alla giurisdizione ordinaria, anziché alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, facendosi con essa valere un diritto soggettivo (alla ripetizione dell'illegittima prestazione patrimoniale a titolo di contributo sanitario) che, pur implicando un necessario riferimento alla retribuzione (sulla quale calcolare il contributo), e perciò ad una prestazione essenziale del rapporto di pubblico impiego, non attiene ad un'obbligazione tipica di tale rapporto, che non opera come momento genetico diretto ed immediato della pretesa relativa alla ritenuta suddetta, in quanto le somme trattenute al suindicato titolo non sono attribuite all'Amministrazione dello Stato nella qualità di datore di lavoro ed in funzione di essa, bensì al diverso fine dell'assistenza sanitaria (che lo Stato, a tutela della salute e nell'interesse della collettività, indirizza e coordina ed al cui onere di spesa il dipendente-assistito è tenuto a contribuire).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 131 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)