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Sez. U, Sentenza n. 26961 del 22/12/2009 (Rv. 611015 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Pubblico impiego - Domanda dell'ente previdenziale di restituzione degli accessori dell'indennità di buonuscita versati, per errore, in misura superiore al dovuto - Presupposti - Sentenza definitiva del giudice amministrativo sulla decorrenza di interessi e rivalutazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Originaria riferibilità del credito all'indennità di buonuscita - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611015-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

In materia di pubblico impiego la controversia avente ad oggetto la domanda dell'ente previdenziale (nella specie, l'INPDAP) di restituzione degli accessori dell'indennità di buonuscita versati al dipendente per errore in misura superiore al dovuto, ove la pretesa trovi fondamento nella decisione, passata in giudicato, del giudice amministrativo relativa alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione sull'indennità stessa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi ritenere che, in ragione dell'"actio iudicati", il diritto di credito dell'ente previdenziale abbia assunto una autonoma rilevanza, concretizzandosi in una richiesta di restituzione di una somma indebita ex art. 2033 cod. civ., senza che possa farsi alcun riferimento all'originaria natura del credito, riferibile all'indennità di buonuscita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)