Sez. L, Sentenza n. 619 del 25/01/1988 (Rv. 457080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IDENTIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE - CRITERI - SEMPLICE RIDUZIONE DEI POSTI DI LAVORO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IDENTIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE - CRITERI - SEMPLICE RIDUZIONE DEI POSTI DI LAVORO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
Con riguardo all'identificazione della fattispecie dei licenziamenti collettivi (art. 11 legge n. 604 del 1966), la semplice riduzione dei posti di lavoro non correlata ad una riduzione dell'attività produttiva, bensì ad una più intensa utilizzazione delle residue forze lavorative, seppur tesa al fine di migliorare la produttività e la situazione economico-finanziaria dell'impresa stessa, non costituisce ristrutturazione aziendale idonea a giustificare un licenziamento collettivo, ma può essere allegata dal datore di lavoro come ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa al fine di giustificare plurimi licenziamenti individuali. (V 5460/87, mass n 454018; (V 324/86, mass n 443948).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)