Sez. 1, Sentenza n. 2810 del 16/07/1976 (Rv. 381548 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - CITAZIONE DI PERSONA GIA DEFUNTA - INSUSSISTENZA - NULLITA DELLA CITAZIONE - SUSSISTENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - CITAZIONE DI PERSONA GIA DEFUNTA - INSUSSISTENZA - NULLITA DELLA CITAZIONE - SUSSISTENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
La proposizione della citazione introduttiva nei confronti di persona gia deceduta osta all'instaurazione del contraddittorio e comporta la nullita della citazione medesima, non semplicemente della sua notificazione. Pertanto, il giudice di appello che rilevi detto vizio, ai sensi dell'art 354 cod proc civ, deve limitarsi a dichiarare la nullita del processo e della sentenza impugnata, non ricorrendo ipotesi di rimessione della causa al primo giudice. (V 532/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)