Sez. 3, Sentenza n. 4622 del 26/04/1995 (Rv. 492016 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Azione di danno promossa sia nei confronti dell'assicuratore che del conducente e del proprietario del veicolo - Nullità della sentenza di primo grado per nullità della citazione del proprietario proposta dopo il suo decesso - Rimessione da parte del giudice d'appello al primo giudice della causa promossa nei confronti dell'assicuratore e del proprietario - Necessità - Trattazione in secondo grado della causa promossa nei confronti del conducente - Obbligatorietà.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni derivati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e con riguardo alla azione di danno promossa sia nei confronti dell'assicuratore che del conducente e del proprietario del veicolo, il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi sulla nullità della sentenza impugnata conseguente alla nullità (insanabile) della citazione nel giudizio di primo grado del proprietario del veicolo, proposta dopo il suo decesso, nel dichiarare detta nullità deve, in conseguenza della non integrità del contraddittorio - non rientrando la nullità, di per sè stessa, tra le ipotesi tassativamente elencate nell'art. 354 cod. proc. civ. - rimettere al primo giudice la causa promossa nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo e trattenere, invece, e decidere nel merito quella promossa nei confronti del conducente, atteso che, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, soltanto il proprietario del veicolo è parte necessaria nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta e che non è ipotizzabile, con riferimento al giudizio di appello, un litisconsorzio processuale dipendente dalla effettiva partecipazione anche del conducente del veicolo al giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)