diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 3235 del 22/11/2019 Ud. (dep. 27/01/2020) Rv. 278150 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Dissenso del pubblico ministero - Sentenza di patteggiamento emessa ex art. 448 cod. proc. pen. – Inappellabilità – Eccezione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2019-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278150-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, cod. proc. pen,, nella parte in cui non consente all'imputato di appellare la sentenza dibattimentale che accoglie la richiesta di applicazione della pena ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, in quanto tale limitazione non si pone in contrasto né con l'art. 24 Cost., non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l'art. 3 Cost., atteso che l'inappellabilità condivide la medesima "ratio" con l'identica limitazione prevista per la sentenza di patteggiamento emessa prima del giudizio, in entrambe le situazioni essendovi implicita rinuncia alla presunzione di non colpevolezza in cambio di un trattamento sanzionatorio premiale, né, infine, con l'art. 111 Cost., essendo coerente con i principi del processo accusatorio e, in particolare, con quello della ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)