Sez. 2, Sentenza n. 14835 del 03/04/2025 Cc. (dep. 15/04/2025) Rv. 287946-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena - Effetti - Partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato - Irrilevanza - Conseguenze in punto di ricorribilità della sentenza - Indicazione – Fattispecie. PROCURA EUROPEA – IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, il consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena implica la sua rinuncia a contestare le accuse e ad esercitare talune facoltà derivanti dal pieno esercizio del diritto di difesa anche nel caso di partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato, sicché la ricorribilità per cassazione della sentenza resta circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad ente italiano no profit chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, che, dopo aver definito il giudizio con patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione contestando, "ex ceteris", la violazione della normativa sovranazionale a tutela del diritto dell'imputato ad essere sentito, atteso che la Camera Permanente della Procura europea aveva espresso parere favorevole sulla richiesta del Procuratore europeo delegato, in Italia, di procedere all'esercizio dell'azione penale, senza che fosse stata concessa all'ente la possibilità di interloquire con le Autorità).
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)