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Sez. 3, Sentenza n. 2464 del 28/06/1976 (Rv. 381252 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - OMESSA ECCEZIONE PREVENTIVA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381252-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - INOSSERVANZA - OMESSA ECCEZIONE PREVENTIVA - SANATORIA.*

La prova testimoniale inammissibile, in quanto contrastante con le Disposizioni dell'art 2721 cod civ, deve ritenersi legittimamente acquisita al processo qualora la parte interessata non ne abbia eccepito l'inammissibilita prima della sua ammissione. (V 3654/72, mass n 361685).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)