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Sez. 3, Sentenza n. 3654 del 20/12/1972 (Rv. 361685 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGABILITA - INOSSERVANZA DEI LIMITI - MANCATA ECCEZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - DEDUZIONE EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361685-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - DEROGABILITA - INOSSERVANZA DEI LIMITI - MANCATA ECCEZIONE NEL GIUDIZIO DI MERITO - DEDUZIONE EX NOVO IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

I limiti di valore relativi all'ammissibilita della prova testimoniale, essendo dettati a tutela di interessi privatistici, non attengono all'ordine pubblico e possono essere derogati dalla volonta delle parti, pertanto la loro inosservanza non puo essere dedotta per la prima volta nel giudizio di Cassazione, ove non sia stata precedentemente eccepita innanzi ai giudici di merito. (Conf 1634'72, mass n 358462).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)