Sez. 1, Sentenza n. 743 del 03/02/1990 (Rv. 465128 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEGATIVA PER PERDITE - DEFINIZIONE AGEVOLATA - AMMISSIBILITÀ - CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEGATIVA PER PERDITE - DEFINIZIONE AGEVOLATA - AMMISSIBILITÀ - CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Le Disposizioni del condono tributario, di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), non escludono dal beneficio della definizione agevolata, sulla base del parametro vincolante della dichiarazione del contribuente, i casi in cui tale dichiarazione sia negativa per perdite, assegnando rilievo a tale circostanza solo al fine di negare l'ulteriore riduzione del 25 per cento (secondo comma del citato art. 2). La amministrazione, pertanto, come non può, in Sede di calcolo dell'imposta dovuta in applicazione del condono, correggere detta dichiarazione, contestando la detraibilità delle perdite allegate dal dichiarante, così non può operare analoga correzione in Sede di successiva rettificazione della liquidazione già effettuata, essendo quest'ultima emendabile, ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, solo per violazione delle norme del decreto stesso (oltre che per errore materiale). (V 7794/87, mass n 455621; (V 5936/87, mass n 454325).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)