Sez. 1, Sentenza n. 5936 del 08/07/1987 (Rv. 454325 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - DEFINIZIONE AUTOMATICA DELL'IMPONIBILE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA DEDUZIONE DI PASSIVITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - DEFINIZIONE AUTOMATICA DELL'IMPONIBILE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA DEDUZIONE DI PASSIVITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema d'imposta di successione, a seguito della definizione dello imponibile in Sede di condono, secondo i criteri automatici fissati dall'art. 6 primo comma, ultima parte, del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), resta preclusa all'amministrazione la facoltà di contestare la dichiarazione del contribuente, anche per quanto riguarda la legittimità della deduzione di passività, essendo una rettifica di detta definizione consentita solo per errori materiali o violazione delle norme sul condono, ai sensi dell'art. 11 secondo comma del citato decreto. (V 1690/86, mass n 445036).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)