Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 19/03/1983 (Rv. 426795 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CAPACITÀ LAVORATIVA - ADEGUATEZZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - PROPOSITO DEL CONCEDENTE DI VOLER COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CAPACITÀ LAVORATIVA - ADEGUATEZZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della decadenza dalla proroga legale dello affittuario ex art. 1 lett. A) del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, la adeguatezza della capacità lavorativa del concedente va considerata con riguardo al fondo per la coltivazione diretta del quale venga esercitato il diritto di ripresa e non anche rispetto ad altri fondi di cui quello sia proprietario o conduttore. (Conf 2768/82, mass n 420641).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)