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Sez. 1, Sentenza n. 6122 del 16/11/1982 (Rv. 423810 - 01)

SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 51 DEL 1972 - PORTATA - ASSUNZIONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI UN COMUNE DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - ELEZIONE DI UN SOCIO A CONSIGLIERE DEL COMUNE STESSO - RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423810-01

SICILIA - ELEZIONI - COMUNALI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 51 DEL 1972 - PORTATA - ASSUNZIONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI UN COMUNE DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - ELEZIONE DI UN SOCIO A CONSIGLIERE DEL COMUNE STESSO - RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 4 della legge regionale siciliana 26 ottobre 1972 n. 51 che, per alcune cause di ineleggibilità a consigliere comunale previste dall'art. 5 d. Pres. Reg. Sicilia 20 agosto 1960 n. 3, stabilisce che esse non possono essere dichiarate quando si concretino in situazioni che, "essendo sorte indipendentemente dalla volontà dell'interessato", siano da questi rimosse entro un determinato termine, fa riferimento soltanto al momento genetico della situazione determinante l'incompatibilità, richiedendo che essa sia "sorta", vale a dire sia venuta ad esistenza senza il concorso della volontà dell'interessato. Pertanto, nel caso di gestioni in appalto del servizio di tesoreria di un comune, poiché quella situazione sorge per effetto dell'assunzione dell'appalto del servizio, se questo sia stato assunto da una società di capitali, deve ritenersi consentito al singolo socio eletto consigliere del comune di neutralizzare nel termine previsto dalla legge la causa di ineleggibilità, poiché l'assunzione dell'appalto non è ricollegabile in alcun modo alla sua volontà, ma esclusivamente a quella dell'organo di amministrazione della società. (Conf 1023/73, mass n 363443).*

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1971 num. 280, Legge Reg. Sicilia 26/10/1972 num. 51 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)