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Sez. 1, Sentenza n. 1023 del 10/04/1973 (Rv. 363443 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LEGGE N 280 DEL 1971 SULLA RIMOZIONE DELLE CAUSE MEDESIME SUCCESSIVAMENTE ALLA ELEZIONE - PORTATA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363443-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - LEGGE N 280 DEL 1971 SULLA RIMOZIONE DELLE CAUSE MEDESIME SUCCESSIVAMENTE ALLA ELEZIONE - PORTATA - FATTISPECIE.*

La norma del secondo comma dell'articolo unico della legge 22 maggio 1971 n 280, nell'innovare la disciplina della ineleggibilita a consigliere comunale, prende in considerazione l'impossibilita materiale, o legale, dei candidati di rimuovere in tempo utile determinate cause di ineleggibilita e ne esclude l'idoneita a costituire ragione di ineleggibilita ove siano sorte indipendentemente dalla volonta dell'interessato, purche venute meno successivamente all'elezione. (nella specie, e stata ritenuta la eleggibilita di alcuni candidati che alla data dell'elezione erano soci di una societa cooperativa per azioni che gestiva la tesoreria ed esattoria comunale; i quali candidati non avevano fatto parte del consiglio di amministrazione e dopo la elezione avevano cessato di essere soci di quella societa).*

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1971 num. 280

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)