Sez. 5 - , Sentenza n. 30983 del 07/11/2023 (Rv. 669733 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - DECADENZA - EFFETTI | Imposta di bollo - Unicità o pluralità di atti tassabili - Clausola penale contenuta in un contratto - Autonoma tassabilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - DECADENZA - EFFETTI
In tema di imposta di bollo, ai fini di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro,
in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)