Sez. 5 - , Ordinanza n. 21713 del 08/10/2020 (Rv. 660076 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - DECADENZA - EFFETTI | Unicità e pluralità atti tassabili – Statuizioni connesse – Art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 – Connessione oggettiva – Necessità – Connessione soggettiva – Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - DECADENZA - EFFETTI
In tema di imposta di registro, al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più statuizioni contenute in uno stesso provvedimento giudiziario, ciò che occorre, in virtù del comma 2 dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 (norma eccezionale e di stretta interpretazione), è che non si possa concepire l'esistenza dell'una senza prescindere dall'altra, configurandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l'intrinseca natura delle diverse statuizioni; al contrario, non rileva l'esistenza dì una mera connessione soggettiva per volontà delle parti o di natura occasionale, rimanendo in tal caso le disposizioni soggette separatamente ad imposta (ai sensi della regola generale recata dall'art. 21, comma 1, cit.), come se ciascuna fosse un atto distinto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)