Sez. 3, Sentenza n. 47438 del 24/11/2011 Ud. (dep. 21/12/2011) Rv. 251637 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Interventi di ristrutturazione edilizia - Opere interne - Riconducibilità - Condizioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Le cosiddette "opere interne" non sono più previste nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, e rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d'uso. (Fattispecie relativa alla realizzazione di un soppalco all'interno di un'unità immobiliare nella quale la Corte ha affermato che per la sua esecuzione è necessario il permesso di costruire o, in alternativa, la denuncia di inizio attività).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10 com. 1 lett. C, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)