Sez. 3, Sentenza n. 35217 del 24/09/2025 Ud. (dep. 29/10/2025) Rv. 288728-01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Esecuzione di un soppalco abitabile - Permesso di costruire o SCIA sostitutiva - Necessità - Mancanza - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
Integra la contravvenzione edilizia di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione, in un edificio preesistente, di un soppalco abitabile con apertura di finestre, in assenza di permesso di costruire o di SCIA sostitutiva ex art. 23 d.P.R. cit., determinando una nuova volumetria interna, con conseguente creazione di un nuovo organismo edilizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inconferente che il soppalco non possedesse la superficie calpestabile minima a scopo abitativo, assumendo rilievo la mera obiettiva utilizzabilità e le sua destinazione a fini residenziali).
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. D), DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10 com. 1 lett. C), DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)