Sez. L, Sentenza n. 1936 del 23/02/1988 (Rv. 457837 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - NATURA - PRESCRIZIONE - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTI DERIVANTI DALL'ANZIANITÀ - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - INIZIO DEL RAPPORTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SENZA TENER CONTO DEL LAVORO IN PRECEDENZA PRESTATO - DIRITTI CONSEGUENTI A QUEST'ULTIMO - PRESCRIZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - NATURA - PRESCRIZIONE - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTI DERIVANTI DALL'ANZIANITÀ - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - INIZIO DEL RAPPORTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SENZA TENER CONTO DEL LAVORO IN PRECEDENZA PRESTATO - DIRITTI CONSEGUENTI A QUEST'ULTIMO - PRESCRIZIONE - LIMITI.*
L'anzianità di servizio non è oggetto di un autonomo diritto, come tale suscettibile di prescrizione decennale decorrente anche in pendenza del rapporto, ma rappresenta un fatto giuridico (come il tempo in genere) rilevante ai fini della sussistenza di specifici diritti di natura non patrimoniale (come quello ad una qualifica superiore oppure ad una determinata posizione nell'azienda) e patrimoniale (come quello alla retribuzione prevista per la predetta qualifica, agli scatti di anzianità, all'indennità di fine rapporto). Pertanto, il problema della prescrizione va posto non rispetto all'anzianità di servizio in sè considerata, bensì rispetto agli specifici diritti che da essa derivano i quali vanno azionati nei previsti termini di legge, con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui il datore di lavoro abbia datato l'inizio del rapporto di lavoro senza tener conto del lavoro in precedenza prestato, sono suscettibili di prescrizione per effetto del decorso del tempo in costanza del rapporto (ove dotato di stabilità) il diritto alle differenze retributive e quello agli scatti di anzianità, non anche il diritto al computo della maggiore anzianità agli effetti dell'indennità di fine rapporto, sorgendo tale diritto soltanto con la cessazione del rapporto stesso. (V 4812/86, mass n 447512; (V 3623/85, mass n 441220; (V 3743/85, mass n 441322).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)